Sez. 1, Sentenza n. 7570 del 17/07/1999 (Rv. 528698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordine di integrazione del contraddittorio - Omessa indicazione del relativo termine - Espressa previsione dell'osservanza dei termini di legge - Fissazione dell'udienza in modo da assicurare il rispetto del termine di comparizione - Conseguenze sull'individuazione del termine per l'integrazione - Identificazione del termine nell'ultimo giorno utile per assicurare il rispetto del termine di comparizione - Inosservanza del termine così identificato - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Nel caso in cui l'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che abbia determinato il termine ultimo per l'integrazione nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso. Ne consegue che, essendo il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. di natura perentoria e non potendo essere prorogato né rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, l'inosservanza del suddetto termine ultimo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)