diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2896 del 19/09/1997 Cc. (dep. 13/10/1997) Rv. 208683 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Rito del patteggiamento - Ordine di demolizione - Mancata considerazione del medesimo nell'accordo tra le parti - Obbligo del giudice di emetterlo in sentenza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208683-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, considerato che l'art. 445 c.p.p. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo - di cui all'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - non essendo pena accessoria o misura di sicurezza, bensì sanzione amministrativa, deve essere emesso dal giudice anche se non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, perché sottratto alla loro disponibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)