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Sez. 2 - , Sentenza n. 17716 del 25/08/2020 (Rv. 658901 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Invalidazione - Condizioni - Prova della inveridicità della dichiarazione - Insufficienza - Prova altresì dell'erroneità della rappresentazione o percezione del fatto confessato o della costrizione della volontà – Necessità. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658901-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ

La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)