Sez. 2, Sentenza n. 14780 del 24/06/2009 (Rv. 608690 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Confessione - Invalidazione - Prova della non veridicità e dell'errore o della violenza - Necessità - Conseguenze - Apposita manifestazione di volontà o espressa domanda - Necessità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ
A norma dell'art. 2732 cod. civ., l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza; pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel senso stretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale o la proposizione di un'espressa domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)