Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 15/11/2000 (Rv. 541706 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno da occupazione privativa - Illecito aquiliano - Prescrizione - Termine quinquennale - Applicabilità - Questione di legittimità costituzione in relazione all'articolo 938 cod. civ. - Manifesta infondatezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione privativa (o cosiddetta accessione invertita), è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2947 cod. civ. in riferimento all'art. 938 cod. civ. e in relazione all'articolo 3 Cost. in ragione del differente termine prescrizionale (quinquennale o decennale) del diritto rispettivamente riconosciuto al proprietario in dipendenza della perdita del dominio sull'area incorporata nell'altrui costruzione, data la diversità, sia sul piano della fattispecie che su quello dell'effetto, tra l'accessione invertita "civilistica", di cui all'art. 938 cod. civ., e l'accessione invertita "pubblicistica", legata a vicende di espropriazione sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)