Sez. 1, Sentenza n. 7203 del 05/08/1997 (Rv. 506424 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno da occupazione privativa - Illecito aquiliano - Criteri di liquidazione introdotti dalla legge n. 622 del 1996 - Prescrizione - Termine quinquennale - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di danno da occupazione privativa (o cosiddetta accessione invertita), il comma settimo bis dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha preteso di innovare la qualificazione illecita della condotta di occupazione acquisitiva, non riconducibile ad una rituale procedura ablatoria, né la qualificazione risarcitoria della pretesa, ma con testuale inequivoco riferimento al "danno" da "occupazione illegittima per causa di pubblica utilità" ha introdotto un criterio liquidatorio tale da contenere l'obbligazione risarcitoria della P.A. al di sotto del livello di corrispondenza all'importo del danno. Consegue che, ferma la riconducibilità della fattispecie di accessione invertita allo schema dell'illecito aquiliano, resta del pari ferma la natura risarcitoria facente carico all'occupante e la prescrittibilità quinquennale del corrispondente diritto dell'ex proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)