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Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 21/04/2000 (Rv. 535934 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione legittima - Irreversibile trasformazione del fondo - Accessione invertita - Risarcimento - Termine quinquennale di prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535934-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Qualora l'opera pubblica sia stata terminata nel corso dell'occupazione legittima regolata dall'art. 20 della legge 865 del 1971, la cui durata quinquennale decorre dalla data dell'immissione in possesso del fondo, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva decorre dalla scadenza dell'occupazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)