Sez. 1, Sentenza n. 6117 del 18/06/1990 (Rv. 467807 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - IN GENERE - CARBURANTI - PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO PAGATO DAL CONCESSIONARIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE - PREZZO DI VENDITA PRATICATO DAL GESTORE - DIFFERENZA - DIVISIONE TRA CONCESSIONARIO E GESTORE - CLAUSOLA RELATIVA - LICEITÀ.*
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - IN GENERE - CARBURANTI - PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO PAGATO DAL CONCESSIONARIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE - PREZZO DI VENDITA PRATICATO DAL GESTORE - DIFFERENZA - DIVISIONE TRA CONCESSIONARIO E GESTORE - CLAUSOLA RELATIVA - LICEITÀ.*
Le norme in tema di disciplina pubblica dei prezzi dei carburanti e, in particolare, l'art. 12 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 - secondo cui i prezzi fissati dalle delibere del comitato interministeriale prezzi sono di diritto inseriti nei contratti, se più favorevoli ai consumatori o agli utenti - non sono applicabili nei confronti del terzo, cui il concessionario abbia affidato la gestione di un impianto di distribuzione di carburante, atteso che il gestore non ha la qualità di acquirente del carburante, bensì quella di venditore, nell'interesse proprio ed in quello del concessionario, di cui utilizza la capacità economica. È, pertanto, legittima la pattuizione, intervenuta tra il concessionario ed il gestore, la quale preveda la divisione tra di loro, secondo determinate percentuali, della differenza tra il prezzo di acquisto del prodotto pagato dal primo ed il prezzo di vendita al pubblico praticato dal secondo. (V 613/89, mass n 461688; (V 224/85, mass n 438448; (V 5063/84, mass n 436874).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 art. 12, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)