Sez. 3, Sentenza n. 224 del 21/01/1985 (Rv. 438448 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - GESTIONE ED ESERCIZIO - AFFIDAMENTO A TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - GESTIONE ED ESERCIZIO - AFFIDAMENTO A TERZI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'affidamento a terzi, da parte del concessionario, dell'attività di gestione ed Esercizio degli impianti di distribuzione del carburante, ai sensi dell'art. 16, nono comma, d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, non determina la Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, essendo funzionalmente collegato con l'operatività di contratti di fornitura del carburante stesso, per effetto dei quali ricade sul gestore il rischio economico della suddetta attività, mentre i controlli consentiti al concessionario sullo svolgimento della stessa attengono non all'Esercizio di poteri direttivi, bensì alla necessità di verificare che non si realizzino violazioni degli obblighi e dei divieti posti, a pena di decadenza, a carico della concessione. (Conf 2657/83, mass n 427543; (Conf 3772/82, mass n 421731; (Conf 2046/82, mass n 419905; (Conf 4655/81, mass n 415357).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)