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Sez. 1, Sentenza n. 8490 del 26/08/1998 (Rv. 518391 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Sopravvenuta illegittimità dell'occupazione di un fondo privato - Trasformazione radicale del fondo per irreversibile destinazione alla costruzione di opera pubblica - Conseguenze - Opera pubblica consistente in un bene demaniale o patrimoniale indisponibile e opera pubblica consistente in alloggi di edilizia residenziale pubblica - Distinzione - Irrilevanza ai fini del diritto del privato al risarcimento del danno.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518391-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso in cui una pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, e tale occupazione divenga illegittima per la mancata emanazione del decreto di esproprio (o perché questo sia dichiarato illegittimo), la radicale trasformazione del fondo occupato, con irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, abilita il privato a chiedere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà, conseguente alla predetta irreversibile destinazione del fondo, sia che l'opera realizzata consista in un bene demaniale patrimoniale indisponibile, sia che consista (come nel caso di specie)in alloggi di edilizia residenziale convenzionata, non essendo tale destinazione rilevante ai fini della disciplina legislativa della cosiddetta accessione invertita.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)