Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 21/10/1977 (Rv. 388115 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - DIVIETO DEL CUMULO - LIMITI - RICORSO PER ERRORES IN PROCEDENDO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - DIVIETO DEL CUMULO - LIMITI - RICORSO PER ERRORES IN PROCEDENDO.*
Il principio secondo il quale, nell'ordinamento del contenzioso tributario anteriore alla riforma del 1972, non e consentito il cumulo tra il ricorso proposto ex art 111 cost avverso la decisione della commissione centrale delle imposte e l'instaurazione di un nuovo giudizio dinanzi al giudice ordinario non opera quando il suddetto ricorso per Cassazione avverso la decisione della commissione centrale, conclusiva del primo procedimento, sia proposto esclusivamente per dedotti errores in procedendo, i quali, salvo che incidano su fondamentali diritti di difesa, non possono formare oggetto di contestazione innanzi al giudice ordinario, per la nota separazione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie e innanzi al giudice ordinario e per le rispettive limitazioni degli stessi. (nella specie il ricorso per Cassazione ex art 111 cost concerneva solo la pronuncia sulla inammissibilita del ricorso alla commissione centrale delle imposte avverso la decisione della commissione provinciale). (V 40/75, mass nn 373164 e 373165; (V 1923/72, mass n 359002).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)