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Sez. 1, Sentenza n. 10256 del 04/08/2000 (Rv. 539182 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Conduttori/assegnatari - Costituzione di un condominio di gestione - Legge Regione toscana n. 96/96 - Sostituzione della cosiddetta "autogestione" al precedente condominio di gestione - Conseguenze in tema di rappresentanza processuale.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539182-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di edilizia popolare ed economica, la legge regionale toscana n. 96 del 1996 ha previsto il passaggio dal cd. condominio di gestione, costituito, sulla base di una fonte contrattuale, tra i conduttori-assegnatari per la gestione delle parti comuni dell'edificio, alla cosiddetta "autogestione", con l'assunzione, da parte del responsabile di questa, della veste di rappresentante "ex lege" degli assegnatari limitatamente agli oggetti previsti dalla citata normativa (gestione degli spazi e dei servizi comuni, spese di manutenzione ecc.). Tale passaggio non comporta, peraltro, una successione "ex lege" del detto rappresentante nei rapporti facenti capo al rappresentante del precedente condominio di gestione, con la conseguenza che al responsabile dell'autogestione non può essere riconosciuta alcuna legittimazione processuale, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, con riferimento alle controversie in cui parte processuale risultava il rappresentante del condominio di gestione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)