Sez. 2, Sentenza n. 13855 del 31/05/2013 (Rv. 626459 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Legge Regione Sicilia n. 18 del 1994, come modificata dalla legge Regione Sicilia n. 10 del 1999 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti da privati - Applicabilità della citata disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Legittima costituzione, nel concorso delle necessarie condizioni, di un condominio di gestione - Configurabilità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE
In tema di edilizia popolare ed economica, per effetto dell'art. 1, quarto comma, della legge Regione Sicilia 7 giugno 1994, n. 18, aggiunto dall'art. 22, settimo comma, della legge Regione Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, l'ambito di applicazione della citata disciplina è stato esteso anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati, con la conseguenza che, a seguito di tale modifica normativa, anche in relazione agli edifici destinati ad alloggi utilizzati per le indicate finalità sociali, proprie dell'edilizia residenziale pubblica e costruiti da privati con capitale pubblico, opera l'art. 6, ottavo comma, della stessa legge reg. n. 18 del 1994, aggiunto dalla legge reg. n. 10 del 1999, in forza del quale la gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni degli alloggi assegnati con patto di futura vendita, che siano già stati acquisiti dai proprietari, è affidata a questi ultimi, compresa la piccola manutenzione, se sia stato trasferito in proprietà almeno il cinquanta per cento delle case, dal che discende, nel concorso delle indicate condizioni, la legittima costituzione di un condominio di gestione.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/06/1994 num. 18 art. 1 com. 4, Legge Reg. Sicilia 07/06/1994 num. 18 art. 6 com. 8, Legge Reg. Sicilia 27/04/1999 num. 10 art. 22 com. 7, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1129 com. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)