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Sez. 2, Sentenza n. 10310 del 03/10/1991 (Rv. 474089 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - In genere | Assegnatari non ancora proprietari, ancorché con patto di futura vendita - Costituzione del condominio di gestione - Equiparazione al condominio negli edifici - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474089-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - In genere

Gli assegnatari, ancorché con patto di futura vendita, di alloggi degli I.A.C.P. autorizzati dall'ente proprietario a provvedere all'amministrazione ordinaria degli immobili, costituiscono un condominio di gestione, facoltizzato come tale a deliberare le spese per l'uso dei servizi comuni e a riscuotere le quote dei singoli assegnatari in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari. A differenza di questi ultimi, peraltro, l'anzidetto condominio di gestione non può disporre innovazioni o modifiche che incidano sull'integrità dell'immobile del quale gli assegnatari hanno soltanto l'uso in conformità del contratto di locazione; né i singoli assegnatari, obbligati a norma dell'art. 1576 cod.civ. soltanto per le spese di piccola manutenzione, sono tenuti a concorrere nelle spese per le modificazioni strutturali dell'immobile di proprietà altrui (nella specie distacco dell'impianto di riscaldamento da quello di altre palazzine contigue anch'esse di proprietà dello stesso I.A.C.P.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)