Sez. U, Sentenza n. 299 del 16/01/1987 (Rv. 450052 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MANCATA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - MANCATA DEDUZIONE COME MOTIVO DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MANCATA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - MANCATA DEDUZIONE COME MOTIVO DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della lettura del dispositivo in udienza, secondo la previsione dell'art. 429 primo comma cod. proc. civ., dà luogo a nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 156 secondo comma cod. proc. civ., in quanto si traduce nel difetto di un requisito indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze di concentrazione e sollecita definizione del giudizio, nonché d'immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione. Peraltro, il verificarsi della suddetta nullità in primo grado va dedotto come motivo di gravame ed implica che il giudice d'appello deve decidere nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 353 - 354 cod. proc. civ. (V 6588/84, mass n 438139; (V 700/84, mass n 432956; (V 4844/83, mass n 429736; (V 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)