Sez. 1, Sentenza n. 4066 del 08/07/1982 (Rv. 422038 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
La sopravvenienza della morte di uno dei coniugi, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d'appello per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere né provoca di per sè l'interruzione del predetto procedimento, in quanto, a prescindere dagli elementi cui siffatta vicenda interruttiva del processo è dalla legge condizionata, il procedimento medesimo ha carattere officioso e non presenta le stesse caratteristiche di Costituzione e di rappresentanza di un comune processo, ma esige soltanto che le parti siano avvertite e che gli eventuali eredi possano ricostituire il contraddittorio. (V 2011/81, mass n 412728; (V 4708/78, mass n 394348).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)