Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 08/04/1981 (Rv. 412728 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - PROMOVIMENTO E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - OFFICIOSITA - OPERATIVITA - CONSEGUENZE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - SUBINGRESSO DEGLI EREDI NELL'AZIONE DI NULLITA - RICOSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - COMPIMENTO DEGLI ATTI INERENTI ALLA QUALITA DI PARTI PROPRIA DEGLI EREDI - LEGITTIMAZIONE DI QUESTI ULTIMI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - PROMOVIMENTO E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - OFFICIOSITA - OPERATIVITA - CONSEGUENZE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - SUBINGRESSO DEGLI EREDI NELL'AZIONE DI NULLITA - RICOSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - COMPIMENTO DEGLI ATTI INERENTI ALLA QUALITA DI PARTI PROPRIA DEGLI EREDI - LEGITTIMAZIONE DI QUESTI ULTIMI.*
L'officiosita, tanto in fase di promuovimento, quanto in fase di prosecuzione, del procedimento di delibazione, davanti alla Corte d'appello, della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullita del matrimonio concordatario, opera nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, che devono ricevere avviso del procedimento stesso prima della pronuncia in camera di consiglio. Pertanto, la morte di uno dei coniugi, la quale implica, se verificatasi dopo l'introduzione del giudizio davanti al tribunale ecclesiastico, il subingresso degli eredi nell'Azione di nullita (art 127 cod civ), non costituisce evento irrilevante, qualora sopravvenga nel corso del giudizio di delibazione, ma comporta l'Obbligo per il giudice della delibazione di ricostituire il contraddittorio nei confronti di detti eredi, e, correlativamente, la legittimazione di costoro a compiere gli Atti inerenti alla loro qualita di parti (nella specie, istanza per la prosecuzione del procedimento, dopo la pronuncia della Corte costituzionale su questione di costituzionalita ad essa rimessa, ed il conseguente venir meno della disposta sospensione del procedimento medesimo). (V 4708/78, mass n 394398).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 127, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)