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Sez. L, Sentenza n. 339 del 15/01/1983 (Rv. 425138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LIMITAZIONI EX ART. 1 DEL R.D.L. N. 692/ 1923 - INAPPLICABILITÀ - LIMITI - RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LIMITAZIONI EX ART. 1 DEL R.D.L. N. 692/ 1923 - INAPPLICABILITÀ - LIMITI - RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*

La normativa di cui all'art. 1, comma secondo, del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, che esclude l'applicabilità al personale direttivo delle Disposizioni che limitano l'orario di lavoro, deve essere interpretata - in base ai principi enunciati nella sentenza n. 101 del 1975 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale - nel senso che un limite quantitativo globale sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, in rapporto sia alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisio-psichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, sia alle obiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti. Pertanto, è consentito al giudice di esercitare il controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro, pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni svolte e alle effettive condizioni ed esigenze di servizio secondo i vari tipi di impresa mentre la prova delle circostanze che comportino il superamento del predetto limite di ragionevolezza incombe al dirigente o impiegato con funzioni direttive. Principi analoghi valgono anche per la categoria dei commessi viaggiatori, accomunati al personale direttivo dallo stesso secondo comma dell'art. 1 citato. (Conf 550/81, mass n 411026, sulla prima parte; (Conf 399/81, mass n 410867, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)