Sez. L, Sentenza n. 7814 del 03/04/2014 (Rv. 630250 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Ex Cassa di risparmio di Macerata - Trasformazione del fondo complementare da fondo "a prestazione definita" a fondo "a contribuzione definita" - Diritti dei dipendenti sul patrimonio - Esclusione - Diritto alla conservazione dell'integrità patrimoniale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
In seguito alla trasformazione del Fondo Integrativo Previdenziale della ex Cassa di risparmio di Macerata, da fondo "a prestazione definita" a fondo "a contribuzione definita", ai dipendenti dell'istituto non possono essere riconosciuti diritti soggettivi sul patrimonio e sulla dotazione del fondo originario, ma soltanto il diritto alla conservazione della integrità patrimoniale di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., in base al quale il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei lavoratori qualora si verifichi la distrazione della consistenza patrimoniale del fondo di riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)