Sez. L, Sentenza n. 19268 del 03/10/2005 (Rv. 584624 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione degli accordi collettivi 19 marzo e 31 dicembre 1997 concernenti la trasformazione, in un fondo unico aggiuntivo a capitalizzazione e contribuzione definita, dei fondi integrativi pensione delle tre Casse di risparmio (di Macerata, Jesi e Pesaro) confluite nella Banca delle Marche.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di motivazione. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione suddetta e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato, la sentenza di merito che aveva escluso il diritto dei dipendenti della ex Cassa di risparmio di Macerata, diventata Banca delle Marche, posti in quiescenza per pensionamento volontario nei primi dieci mesi del 1997, alla quota aggiuntiva che l'azienda avrebbe dovuto versare sui conti individuali dei singoli lavoratori, una volta avvenuta la trasformazione del fondo integrativo a prestazione definita, facente capo alla precedente datrice di lavoro dei ricorrenti, in quello a contribuzione definita, comune agli altri istituti bancari confluiti nel nuovo soggetto bancario, alla stregua della regolamentazione collettiva. Datore di lavoro e organizzazioni sindacali avevano concordato la trasformazione dei fondi delle tre Casse di risparmio in un unico fondo a contribuzione definita, definendo l'entità della dotazione iniziale del fondo alla data del 31 dicembre 1997 e di quella aggiuntiva, e individuando, fra gli ex dipendenti, i beneficiari del trattamento a contribuzione definita soltanto in coloro che avessero optato per tale regime. I ricorrenti non hanno compiutamente precisato come si fosse realizzata la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, né hanno riportato le clausole contrattuali alla cui interpretazione hanno addebitato gravi errori, trascrizione necessaria onde verificare l'osservanza del criterio letterale alla luce dell'intero contesto della clausola, e non in relazione ad una sola parte di essa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)