Sez. 1 - , Sentenza n. 48422 del 09/09/2019 Ud. (dep. 28/11/2019) Rv. 277796 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Denuncia di omesso esame di una richiesta non risultante dal provvedimento impugnato - Atti da cui risulti la proposizione della richiesta - Mancata specifica indicazione ed allegazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie, assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)