Sez. 2 - , Sentenza n. 35164 del 08/05/2019 Cc. (dep. 31/07/2019) Rv. 276432 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Principio di autosufficienza del ricorso – Applicabilità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. – Sussistenza – Conseguenze – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis com. 2, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 7 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)