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Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 22/02/1990 (Rv. 465458 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE AD UNO DEI GENITORI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465458-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE AD UNO DEI GENITORI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Contro l'ordinanza del giudice istruttore della causa di separazione personale, con cui sia disposto l'affidamento del figlio minore ad uno dei genitori, all'esito di un'apposita consulenza tecnica di ufficio, non è ammissibile ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., atteso che il detto provvedimento non ha natura di sentenza, essendo esso revocabile e destinato ad essere assorbito e superato dalla successiva sentenza del collegio. (V 6389/83, mass n 431121; (V 23/78, mass n 389306).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)