diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8485 del 06/08/1999 (Rv. 529215 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Richiesta di notificazione di atto giudiziario - Delegazione, anche verbale, del soggetto legittimato ad altro soggetto - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529215-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato (e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio), essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e in tal caso l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta ovvero della sua qualità di incaricata del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. Tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione e in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)