Sez. 1, Sentenza n. 10268 del 28/05/2004 (Rv. 573236 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Richiesta della notificazione - Soggetti legittimati - Richiesta da parte di soggetto non legittimato - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Domiciliatario - Legittimazione - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., alla parte, ad un suo procuratore, al difensore munito di mandato. Ne consegue che risulta affetta da inesistenza la notificazione effettuata ad istanza del domiciliatario (la cui funzione è limitata alla semplice sostituzione della parte nella ricezione degli atti ad essa notificati), salvo che lo stesso sia stato delegato, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, ovvero abbia anche semplicemente speso la sua qualità di incaricato dal legittimato e le dette qualità risultino esplicitamente dalla relata di notifica o da altro atto utile in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)