Sez. 3, Sentenza n. 18238 del 28/11/2003 (Rv. 568536 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Locazione di immobile urbano ad uso abitativo soggetta alla cosiddetta legge dell'equo canone - Patto di rinnovo per una durata inferiore al quadriennio - Nullità per violazione dell'art. 79 legge n. 392 del 1978 - Fattispecie - Conseguenze.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
In tema di locazioni, il patto con cui le parti di un contratto di locazione di immobile urbano ad uso di abitazione soggetto ad equo canone concordino una "proroga di affittanza", con contestuale rinunzia del conduttore alla "proroga dei successivi tre anni di affittanza come prescrive la legge equo canone" e fissazione di un determinato canone mensile, integra ipotesi di rinnovo contrattuale con l'aggiunta di un patto "contra legem" in punto di durata, come tale nullo e sostituito con effetto integrativo dalla relativa disposizione cogente di cui all'art. 3 legge n. 392 del 1978. Ne consegue che nel giudizio tra le parti instaurato a seguito del mancato rilascio dell'immobile alla concordata scadenza non può trovare ingresso, in quanto inutile, la prova volta a dimostrare che (una delle persone integranti la) parte locatrice avesse inteso consentire la permanenza del conduttore nell'immobile per un altro anno soltanto, trattandosi proprio di quanto dalla legge dell'equo canone non consentito e dalle parti convenzionalmente non derogabile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)