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Sez. 2, Sentenza n. 19647 del 29/02/2024 Ud. (dep. 17/05/2024) Rv. 286253-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Comunicazione delle singole variazioni patrimoniali "sopra soglia" e delle variazioni complessivamente superiori alla soglia intervenute nell'anno solare ex art. 30 legge n. 646 del 1982 - Obblighi distinti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286253-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati.

Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 7 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)