Sez. 2, Sentenza n. 28104 del 09/04/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 264137 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Art. 31, legge n. 646 del 1992 - Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali - Art. 7, comma primo, lett. b), della legge n. 136 del 2010 - Ampliamento dei reati presupposto - Conseguenze - Configurabilità del reato anche per i condannati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 cit. - Fondamento.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE
È configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31, legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguarda uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7 comma primo, lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell'art. 30 legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 medesima, purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato in argomento configura una ipotesi di reato omissivo istantaneo e, pertanto, ciò che rileva è la condotta omissiva del soggetto, che, nel momento in cui omette di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali, deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 7 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)