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Sez. 3, Sentenza n. 1285 del 06/02/1998 (Rv. 512353 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512353-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

L'obbligo indennitario dell'assicuratore della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli ha natura di obbligazione di valuta. Ne consegue che l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi legali sull'indennizzo liquidato, ovvero - ove sussistente - del maggior danno ex art. 1224 comma secondo cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)