Sez. 1, Sentenza n. 5560 del 17/06/1996 (Rv. 498128 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo dell'assicuratore di corrispondere all'indennizzo - Debito di valuta - Ritardo nella liquidazione del danno - Responsabilità dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - configurabilità - Richiesta dell'interessato - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
L'obbligazione dell'assicuratore di R.C. di corresponsione dell'indennizzo costituisce debito di valuta. Pertanto, la responsabilità dell'assicuratore oltre il limite del massimale può trovare fondamento soltanto nel colpevole ritardo di detta corresponsione e postula che l'assicurato ne faccia richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)