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Sez. 5, Sentenza n. 18078 del 02/07/2008 (Rv. 604003 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Mancato pagamento dei tributi - Successiva sottoposizione dell'impresa ad amministrazione controllata - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 168 del r.d. n. 267 del 1942 - Conseguenze - Pagamento dei tributi prima del termine della procedura - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità - Sanzioni amministrative conseguenti all'inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604003-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

Posto che l'art. 168 del r.d.14 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo, richiamato dal successivo art. 188, comma 2, relativo all'amministrazione controllata, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest'ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico; pertanto, non può ritenersi illegittimo il comportamento dell'imprenditore che abbia omesso il pagamento dell' IVA dovuta per cessioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposta ad amministrazione controllata, non potendo egli eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, con la conseguenza che egli resta indenne dalle sanzioni inflittegli in via amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 188 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)