Sez. 2, Sentenza n. 3490 del 15/10/1976 (Rv. 382237 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - SENTENZA DEFINITORIA DI UNA CONTROVERSIA PER L'ACCERTAMENTO D'UN OBBLIGO DI FARE - GIUDICATO ESTERNO - CONFIGURABILITA RISPETTO AL SUCCESSIVO PROCEDIMENTO ESECUTIVO - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - SENTENZA DEFINITORIA DI UNA CONTROVERSIA PER L'ACCERTAMENTO D'UN OBBLIGO DI FARE - GIUDICATO ESTERNO - CONFIGURABILITA RISPETTO AL SUCCESSIVO PROCEDIMENTO ESECUTIVO - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sentenza emessa a conclusione di un giudizio svoltosi per lo accertamento di un Obbligo di fare da luogo ad un giudicato cosiddetto esterno rispetto al successivo processo esecutivo ed all'eventuale giudizio che venga in questa Sede instaurato per accertare i concreti limiti della condanna, con la conseguenza che l'interpretazione che di quella sentenza d'accertamento viene data dal giudice adito in Sede di opposizione all'esecuzione, ove sia sorretta da congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici, in ordine all'identificazione degli estremi formali del giudicato, non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 1419/66, mass n 322816).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)