Sez. 5, Sentenza n. 15640 del 11/03/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 232133 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza di appello, pronunciata su impugnazione del P.M. ed in riforma della sentenza di assoluzione, dichiarativa della prescrizione sopravvenuta - Contestuale condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI
È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del P.M., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)