Sez. 1, Sentenza n. 25954 del 04/06/2008 Cc. (dep. 27/06/2008) Rv. 240469 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione dell'indulto a reati non ostativi - Aggravante del metodo mafioso non contestata nel giudizio di cognizione e ritenuta in sede esecutiva per effetto della continuazione con reato ostativo - Illegittimità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Una volta che nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, precluso in presenza di detta aggravante, interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l'associazione di tipo mafioso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)