Sez. 1, Sentenza n. 3989 del 05/07/1982 (Rv. 421945 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE ED A SEDE DELL'IMPRESA DEL FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PERSISTENZA ANCHE DOPO L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE ED A SEDE DELL'IMPRESA DEL FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PERSISTENZA ANCHE DOPO L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE.*
La domanda proposta dal locatore nei confronti del conduttore, dopo la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, per la cessazione della proroga legale del contratto di locazione e per il rilascio dell'immobile, adibito ad abitazione ed anche a Sede dell'impresa, spetta alla cognizione del tribunale fallimentare, a norma dell'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto interferisce sulla procedura concorsuale e su situazioni che trovano nella relativa disciplina particolare regolamentazione. Tale Competenza per materia, che prevale su quella del pretore in tema di proroga legale delle locazioni, persiste anche dopo l'omologazione del concordato fallimentare, la quale non introduce un'autonoma procedura, ma una fase della stessa procedura fallimentare. (V 3770/76, mass n 382474; (V 920/64; (V 1986/62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)