Sez. 6, Sentenza n. 316 del 19/01/2000 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 215740 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave - Necessità che la causa della inimicizia sia estranea al processo - Sussistenza - Accoglimento dell'istanza - Condizioni - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
La condotta endoprocessuale del giudice non impedisce la ricusazione nell'ipotesi in cui sia indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice stesso, che finisce così per abdicare al proprio ruolo di giudice terzo e imparziale. Deve trattarsi, quindi, di un comportamento che presenti aspetti talmente "anomali" e "settari" da doverlo considerare necessariamente, sul piano logico, manifestazione, nella sede giudiziaria, di una grave inimicizia verso l'imputato. (La Corte ha, nel caso, precisato che la grave inimicizia del magistrato deve comunque trovare ancoraggio in dati di fatto concreti e precisi estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa, che deve solo costituire un sintomatico momento dimostrativo - per induzione - della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione, e ha escluso che potessero dar luogo a una situazione del genere asserite "anomalie, "irregolarità" e "forzature interpretative" che il ricusante aveva dedotto, facendo leva sull'intervento del Parlamento che aveva negato l'autorizzazione all'arresto dell'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)