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Sez. L, Sentenza n. 2750 del 08/02/2010 (Rv. 611957 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Art. 6 della legge n. 190 del 1985 - Passaggio ad una qualifica propria dei quadri o dei dirigenti per esercizio di fatto delle relative mansioni - Facoltà, per la contrattazione collettiva, di stabilire un termine superiore a tre mesi - Applicabilità sia all'ipotesi di previsione per le suddette categorie di un'unica qualifica sia all'ipotesi di una pluralità di qualifiche - Conseguenza - Art. 38, comma 7, del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 dei dipendenti postali - Interpretazione - Appartenenza dell'interessato alla qualifica di secondo livello della categoria dei quadri - Influenza sulla durata del termine per l'accesso al primo livello - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

L'art. 6 della legge n. 190 del 1985, nell'attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, non ha condizionato tale soluzione alla circostanza che sia prevista una sola qualifica nella categoria (coincidente con la categoria stessa) ovvero ne sia prevista una pluralità, né, in quest'ultimo caso, che il dipendente rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti. Ne consegue che l'art. 38, comma 7, del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 dei dipendenti postali, che, senza operare alcuna differenziazione in base ai livelli presenti nella medesima categoria, prevede il maggior termine di sei mesi per l'assunzione definitiva in caso di "applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri", si interpreta nel senso che il tempo necessario per accedere ad uno qualsiasi dei due livelli previsti per la categoria dei quadri è lo stesso sia che il lavoratore appartenga all'area di base od operativa sia che rivendichi, quale quadro di secondo livello, il riconoscimento della qualifica di primo livello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 38 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)