Sez. L, Sentenza n. 4508 del 27/02/2007 (Rv. 596340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Passaggio ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti per esercizio di fatto delle relative mansioni - Art. 6 della legge n. 190 del 1985 - Norma in bianco - Interpretazione - Criteri - Poteri interpretativi del giudice di legittimità - Sussistenza - Facoltà della contrattazione collettiva di stabilire un termine superiore a tre mesi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
L'art. 6 della legge n. 190 del 1985, nella parte in cui consente alla contrattazione collettiva, in deroga al disposto dell'art. 2103, la previsione di un termine più lungo di tre mesi per conseguire il diritto alla qualifica superiore di quadro (o dirigente), senza incorrere nella sanzione della nullità, si struttura come una norma in bianco, il cui precetto (determinazione del tempo necessario per accedere alla qualifica di quadro o dirigente a seguito dell'esercizio di fatto delle relative funzioni) deve essere desunto da una disposizione contrattuale, mentre la sanzione resta irrogata dal secondo comma dell'art. 2103. La disposizione contrattuale (sul tempo necessario per accedere alla qualifica di quadro o dirigente) in tal modo viene sussunta dalle norme di legge e ne condivide la natura. Da ciò consegue, da un lato, che i criteri di interpretazione della complessa disposizione in questione non sono quelli regolati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., bensì quelli previsti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; dall'altro lato che l'interpretazione della disposizione in questione può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità a norma dell'art. 360 cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di superiore inquadramento di un dipendente inquadrato nell'area quadri di secondo livello applicando il termine di tre mesi previsto dall'art. 37 CCNL in luogo di quello più lungo, di sei mesi, previsto dall'art. 38 per le categorie di quadri e dirigenti, che non pone alcuna distinzione tra il caso del lavoratore istante che appartenga all'area di base o operativa, ovvero, come nella specie, quello in cui appartenga all'area quadri di secondo livello e rivendichi il primo livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)