Sez. 3, Sentenza n. 2042 del 10/07/1974 (Rv. 370319 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE RISPETTIVO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE RISPETTIVO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
A norma dell'art 2697 cod civ, chiunque chieda l'attuazione della volonta della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, e che costituiscono le condizioni positive della pretesa. Invece non ha l'Onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative: cioe, dei fatti idonei ad impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realta non e sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si e poi estinto. (V 3696'71, mass n 355470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)