Sez. L - , Ordinanza n. 28937 del 12/11/2018 (Rv. 651705 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Determinazione della base di calcolo degli istituti cd. indiretti - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Condizioni - Art. 14 del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 - Retribuzione globale di fatto - Nozione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, laddove l'art. 14 del c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 prevede che le ferie e la tredicesima mensilità siano retribuite con la retribuzione globale di fatto e con esclusione dei compensi accidentali per prestazioni svolte in particolari condizioni di ambiente, luogo e tempo, va computato il lavoro straordinario reso con continuità, restando irrilevante il richiamo al moltiplicatore 173 - contenuto nell'art. 12 del citato c.c.n.l. - in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/05/2003 art. 12, Contr. Coll. 07/05/2003 art. 14, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, DPR 28/07/1960 num. 1070 art. 17, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)