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Sez. 5, Sentenza n. 9782 del 18/06/2003 (Rv. 564408 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Merci transitate in dogana - Responsabilità sussidiaria dello spedizioniere doganale per il mancato pagamento dell'I.V.A. dovuta dai cessionari, committenti e importatori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564408-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

Lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, abrogato dall'art. 28 della legge n. 146 del 1998, ma applicabile "ratione temporis", in via sussidiaria, del mancato pagamento dell'I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, atteso che l'art. 8 della legge 25 luglio 2000, n. 213 ha - con norma d'interpretazione autentica del D.L. n. 746 del 1983, conv. nella legge n. 17 del 1984, avente valore retroattivo - stabilito che "dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto... rispondono solo i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 68, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 2, Legge 27/02/1983 num. 17 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 28, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)