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Sez. 5, Sentenza n. 3623 del 20/02/2006 (Rv. 587602 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Merci importate in sospensione d'imposta - Dichiarazione d'intenti - Falsità - Spedizioniere doganale - Responsabilità sussidiaria per il mancato pagamento dell'IVA dovuta dall'importatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587602-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA dovuta su merci importate in regime di sospensione d'imposta, qualora risulti la falsità della dichiarazione d'intenti, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (abrogato dall'art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ma applicabile "ratione temporis"), del mancato pagamento dell'imposta dovuta per le importazioni da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice: tale responsabilità, infatti, riguarda esclusivamente l'ipotesi di rettifica dell'accertamento doganale, dovuta ad una diversa individuazione degli elementi posti a base della liquidazione dell'imposta contenuta nella bolletta, mentre la falsità della dichiarazione d'intenti dà luogo alla mera riscossione dell'imposta liquidata in sede di accertamento, il cui pagamento è rimasto inizialmente sospeso. Né la responsabilità dello spedizioniere può trovare fondamento nel rischio professionale, per avere egli fatto affidamento sulla bontà della dichiarazione rilasciata dall'importatore ed aver omesso di accertarne la veridicità, in quanto il controllo che egli può effettuare riguarda solo la corrispondenza tra la dichiarazione che egli fa alla dogana e la situazione oggettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall'imprenditore, e non si estende quindi alla verifica dell'esistenza di un "plafond" disponibile, che presupporrebbe un'ispezione della contabilità della ditta importatrice. Inoltre, l'art. 41 del d.P.R. n. 43 del 1973 dev'essere disapplicato, sia per incompatibilità con l'art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88 del 18 aprile 1988 - entrato in vigore il 1° gennaio 1989 e riprodotto nell'art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario) -, il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana, sia ai sensi dell'art. 8 della legge 25 luglio 2000, n. 213, che - con norma d'interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto - legge 29 dicembre 1983, n. 146, convertito in legge febbraio 1984, n. 17, avente quindi efficacia retroattiva - ha espressamente esonerato lo spedizioniere dalla responsabilità in questione.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1984 num. 17, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 28, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 68, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031 art. 2 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)