Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 11/11/1994 Cc. (dep. 28/01/1995) Rv. 200341 - 01
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti | Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Impugnabilità - Limiti.
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti
È inammissibile il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per essere stata tale ammissione erroneamente disposta in relazione a procedimento penale avente per oggetto un addebito contravvenzionale, come tale escluso dall'ambito di applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 217; le uniche ordinanze in tema di revoca dell'ammissione suddetta verso le quali è proponibile il ricorso, infatti, sono quelle, tassativamente indicate nell'art. 10 della legge citata, che hanno come presupposto la modifica della condizione reddituale dell'istante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)