Sez. L, Sentenza n. 5026 del 29/08/1980 (Rv. 408881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA EX ART 36 COST - COESISTENZA DI UN PRINCIPIO DI COMPARAZIONE INTERSOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA EX ART 36 COST - COESISTENZA DI UN PRINCIPIO DI COMPARAZIONE INTERSOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
L'art 36 cost che fissa il principio della retribuzione proporzionata alla qualita e alla quantita della prestazione lavorativa svolta dal singolo soggetto e, quindi, in se e per se considerata, non contiene anche un principio di comparazione intersoggettiva, implicante che ai lavoratori dipendenti da una stessa unita produttiva debba essere attribuito, a parita di qualifica e di mansioni, un identico trattamento economico. Ne tale principio di comparazione intersoggettiva puo ritenersi introdotto nell'art 36 per tramite del terzo comma dell'art 37 cost che rivela diversa ratio in quanto mira a reprimere sperequazione di trattamento - anche solo per attribuzioni integrative di carattere accessorio - non giustificate da situazioni obiettive di differenziazione dovute all'eta ma non si propone un raffronto tra singole posizioni soggettive. (Conf 4177/76, mass n 382850).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)