Sez. L, Sentenza n. 513 del 29/01/1985 (Rv. 438718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI NEGOZI INTERPRIVATI - INSUSSISTENZA - CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI LAVORO DISPONENTE UN DIVERSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA LAVORATORI CON PARITÀ DI QUALIFICA E DI MANSIONI - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI NEGOZI INTERPRIVATI - INSUSSISTENZA - CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI LAVORO DISPONENTE UN DIVERSO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FRA LAVORATORI CON PARITÀ DI QUALIFICA E DI MANSIONI - VALIDITÀ.*
Poiché l'art. 36 della Costituzione si limita a stabilire il principio della retribuzione, oltreché sufficiente, proporzionata alla natura e durata della prestazione lavorativa, senza stabilire un principio giuridico di comparazione intersoggettiva in base al quale ai lavoratori dipendenti da una stessa unità debba essere attribuita, a parità di qualifica e di mansioni, identico trattamento economico; e poiché quest'ultimo non deriva nemmeno dall'art. 3 della Costituzione che impone l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non anche nell'ambito degli accordi privati, quali sono quelli fissati dagli accordi collettivi, manca nel nostro ordinamento un principio generale di parità di trattamento nei negozi interprivati, dotato dei caratteri richiesti dagli artt. 1418 e 1343 cod. civ., cioè come norma imperativa o come clausola di ordine pubblico. Conseguentemente, la clausola del contratto di lavoro, individuale o collettivo, la quale introduca, in aggiunta e nel rispetto dei minimi inderogabili, un diverso trattamento retributivo fra lavoratori con parità di qualifica e di mansioni, è valida ed operante, ove non ricorrano contrarie e specifiche Disposizioni di legge. (V 5026/80, mass nn 408881 e 408884; (V 1556/80, mass n 405127; (V 1180/79, mass n 397397).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)