Sez. 3, Sentenza n. 15056 del 25/02/2009 Ud. (dep. 08/04/2009) Rv. 243406 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Ufficiali ed agenti di P.G. - Consultazione di atti in aiuto alla memoria - Necessità che gli stessi siano stati redatti o sottoscritti dal teste - Esclusione - Partecipazione del teste alle operazioni cui si riferisce la documentazione esaminata - Necessità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di esame testimoniale, per autorizzare l'ufficiale o l'agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)