Sez. U, Sentenza n. 582 del 10/08/1999 (Rv. 529253 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IN GENERE | Lesione da parte della Pubblica Amministrazione - Sussistenza di uno specifico rapporto tra il soggetto leso e la Pubblica Amministrazione - Tutela - Oggetto - Reintegrazione in uno dei beni della vita derivante da tale rapporto - Esclusione - Fattispecie relativa a militare posto in congedo assoluto perché risultato affetto da epilessia.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IN GENERE
In presenza di situazioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo e non correlate a poteri della Pubblica Amministrazione idonei ad affievolirle, il contenuto delle medesime e l'universalità della loro valenza ne impongono l'affermazione nei confronti della stessa amministrazione anche quando esse siano invocate in presenza di uno specifico rapporto con quest'ultima, senza che, tuttavia, l'assunto della loro lesione si traduca in una pretesa avente ad oggetto il conseguimento della reintegrazione per equivalente in alcuno dei beni della vita derivanti da tale rapporto: in tale ipotesi, infatti, la specifica natura del rapporto in atto con l'amministrazione non rivela come elemento decisivo di qualificazione giuridica del comportamento lamentato, giacché non il pregiudizio alla sua funzionalità costituisce l'effettivo contenuto dell'interesse del quale si invoca la tutela, bensì un "quid pluris" rispetto al provvedimento amministrativo ed ai suoi effetti indiretti, naturali ed inevitabili, e cioè l'autonomo valore di beni protetti in capo a ogni cittadino. (Nella specie, essendo stato posto in congedo assoluto perché risultato affetto da epilessia un militare che prestava servizio nel corpo dei paracadutisti, la S.C., cassata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, ha rilevato che detta domanda, diretta al risarcimento del danno conseguente all'attribuzione dell'umiliante condizione di epilettico, non al ristoro del pregiudizio subito per l'illegittimo collocamento in congedo o per l'esito negativo della domanda di partecipazione a concorsi pubblici, era da intendersi come azione risarcitoria da lesioni di diritti della personalità, quali l'immagine professionale, la salute, la libertà da sofferenze morali e sociali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)