Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 21/10/1991 (Rv. 474323 - 01)
Appalto (Contratto di) - Direttore e direzione dei lavori | Obbligazione del diritto dei lavori - Natura - Obbligazione di mezzi - Conseguenze - Accettazione dell'opera oggetto del contratto di appalto da parte del committente - Esonero di responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente - Esclusione.
Appalto (Contratto di) - Direttore e direzione dei lavori
L'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera posta in essere dall'appaltatore, costituisce un'obbligazione di mezzi, cioè di comportamento, non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca nemmeno in parte in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale. In conseguenza, all'obbligazione del direttore dei lavori non è applicabile la disciplina dell'art. 2226 cod.civ. (che riguarda le obbligazioni di risultato) secondo cui l'accettazione espressa o tacita libera il prestatore di opera da responsabilità per difformità o vizi della medesima, con la conseguenza che l'accettazione dell'opera oggetto del contratto d'appalto da parte del committente, non esonera il direttore dei lavori della responsabilità nei confronti del committente stesso per inadempimento delle obbligazioni da lui assunte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)