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Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001 (Rv. 550700 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550700-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)