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Sez. U, Sentenza n. 1449 del 26/02/1990 (Rv. 465546 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVE - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER L'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO TRAMITE APPOSITO FONDO INTERNO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465546-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVE - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER L'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO TRAMITE APPOSITO FONDO INTERNO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico non economico (nella specie, ospedale maggiore di Milano), dopo il collocamento a riposo, per ottenere la condanna dell'ente medesimo ad integrazioni del trattamento pensionistico tramite apposito fondo interno, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che riguarda diritti ed obblighi che insorgono fra le parti del rapporto di pubblico impiego e trovano titolo nel medesimo, non in un autonomo rapporto con enti di previdenza, anche se presentano contenuto genericamente previdenziale. (V 5568/88, mass n 460130; (V 2251/88, mass n 458063).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)